Quando si può chiedere il trasferimento ad altra sede lavorativa con la legge 104

Molte persone si chiedono quando è possibile ottenere il trasferimento con la legge 104. La normativa in merito dovrebbe essere chiara: possono ottenerlo i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap piuttosto grave.

Praticamente, il lavoratore che assiste un familiare che si trova riverso in questa situazione può scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più prossima al domicilio della persona da assistere. Senza il suo consenso, il trasferimento ad altra sede non è possibile.

Il vincolo parentale per giustificare l’assistenza è entro il secondo grado, che diventa il terzo quando i genitori o il coniuge del disabile abbiamo compiuto i 65 anni d’età oppure affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

Possono esserci però degli impedimenti oggettivi. Infatti, la locuzione “ove possibile” di fatto può impedire il trasferimento qualora il datore di lavoro accerta che ci sono circostanze oggettive che di fatto lo impediscano, come la mancanza di un posto corrispondente in altra sede aziendale, subordinando anche il tutto a valutazioni o di opportunità dell’amministrazione.

Quindi, prima di chiedere il trasferimento ad altra sede bisogna accertarsi che ci sia effettivamente la possibilità che ciò sia possibile, per evitare di ricevere il rifiuto da parte del datore di lavoro.

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